COMMENTO SINTETICOPremesso, che quella costituzionale non è una materia di mia specifica competenza (come precisato in "work"), ho tuttavia -molto temerariamente- cercato di realizzare una rassegna della legge costituzionale, di cui si approssima la data del "referendum", che fosse nello stesso tempo sintetica in questo primo commento, ed analitica nel successivo; e, sempre nello stesso tempo, sufficientemente tecnica sotto il profilo giuridico, ma anche discorsiva e comprensibile per chi non abbia una specifica preparazione giuridica. Per cui, generalmente, dopo aver esposto le argomentazioni in linea di diritto (nel modo più semplice possibile), quando queste mi sono sembrate un po' troppo ostiche ed ardue per orecchie profane, ho cercato di tradurle in "terrestre"; nel far questo, infatti, mi sono anche avvalso di esempi "terra terra", che, sebbene non sempre strettamente calzanti sotto il profilo strettamente giuridico, credo, però, che abbiano il merito di rendere più comprensibile il concetto. Tuttavia, nel commentare le modifiche al testo costituzionale, confesso di essermi a volte trovato in grave difficoltà nel riscontro delle varie "sopravvenienti" fonti di innovazione (faticosamente attinte su INTERNET); cioè, considerando le modifiche apportate dal Senato (A.C.2613), quelle approvate dalla Commissione della Camera dei deputati (A.C. 2613-A) ecc., e quelle approvate dall'Assemblea, sia pur con precipuo riferimento al testo approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, con riferimento agli articoli della Costituzione vigente modificati. Per cui, non posso escludere qualche mia lacuna e/o incongruenza, di cui preventivamente mi scuso, e che cercherò come posso di emendare in corso d'opera. Comunque, "mani avanti" a parte, in sostanza ho tentato -probabilmente invano- la quadratura del cerchio: cioè, di "volgarizzare la metafisica"! Ho anche messo in evidenza quelli che, secondo me, sono gli aspetti negativi della riforma (che ritengo di gran lunga prevalenti), e quelli positivi (che ritengo di gran lunga secondari, sebbene non del tutto irrilevanti). Pertanto, cercherò in primo luogo di argomentare come la riforma in questione, a mio parere, sia stata emanata in modo a malapena legittimo, sia sotto il profilo istituzionale (o costituzionale, se si preferisce), sia sotto quello procedurale, sia sotto quello politico; ma anche come, sotto tutti e tre gli aspetti, sia gravemente scorretta e reprensibile. Quindi, per quanto concerne le principali motivazioni ed i principali obiettivi della riforma, e, cioè, il superamento del bicameralismo perfetto, la rivalutazione della territorialità (con la creazione di una camera ad essa specificamente dedicata), e lo svecchiamento della nostra Costituzione, cercherò di verificare se le motivazioni addotte siano valide, e se gli strumenti normativi adottati risultino o meno consoni al perseguimento degli obiettivi prefissati. Poi commenterò brevemente la forma e il contenuto del testo della riforma, che, a mio giudizio, sono tutt'altri che eccelsi; sia sotto il profilo del diritto, sia sotto quello dell'italiano, sia sotto quello della matematica (in particolare con riguardo al calcolo proporzionale). Alla fine della "premessa", quindi, evidenzierò quelle che, secondo me, sono le cinque migliori innovazioni della riforma in oggetto; alcune delle quali, a dire il vero, di non poco conto. Seguirà il commento articolo per articolo, con note critico-esplicative per ogni singola modifica del testo costituzionale (senza riferimento ai singoli commi, per semplificare la lettura); e, infine, delle tabelle di raffronto tra le previgenti norme della Costituzione, e quelle che andranno in vigore se passerà il SI' al referendum (comma per comma, a cui si potrà fare riferimento leggendo il precedente commento). Quindi, nell'ordine sopra anticipato: MODALITA' DI EMANAZIONE DELLA NORMATIVA, E LEGITTIMITA' DELLA STESSA a) Legittimità istituzionale. Sotto il profilo della "legittimità istituzionale" (o "costituzionale" che dir si voglia), occorre rilevare che la riforma oggetto della presente indagine è stata varata in maniera dubbiamente legittima, ma sicuramente scorretta. Ed infatti, con la sentenza n.1 del 13/01/2014, la Corte Costituzionale, dopo aver sancito la sostanziale illegittimità costituzionale della legge elettorale in base alla quale sono stati eletti i membri dell'attuale parlamento (c.d. PORCELLUM), ha tuttavia ribadito il "principio fondamentale della continuità dello Stato", per cui, facendo di necessità virtù, ha pure detto che "…è fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali, in quanto le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare." Quanto a quest'ultima capacità, però, la Corte Costituzionale aveva anche chiaramente lasciato intendere che si trattava di una "capacità di deliberare" che sarebbe dovuta essere alquanto "limitata"; e, questo, appunto ricordando in via di analogia i casi in cui la Costituzione prevede, nell'attesa di nuove elezioni, : "...la 'prorogatio' dei poteri delle Camere precedenti "finchè non siano riunite le nuove Camere" (art. 61 Cost.). Al riguardo, in verità, sussistono due orientamenti: - quello secondo il quale gli organi in regime di prorogatio manterrebbero la pienezza di poteri; - quello secondo il quale a tali organi sarebbe consentito esercitare soltanto una parte delle attribuzioni loro conferite dall'ordinamento, secondo quel principio, largamente diffuso, dell'"ordinaria amministrazione". Entrambe le tesi, però, riconoscono concordemente l'esistenza di limiti all'esercizio dei poteri attribuiti alla normale e piena competenza dell'organo in regime di "prorogatio", come sostenuto unanimemente dai maggiori studiosi della materia (A.A. ROMANO, "La prorogatio", p. 139; G. D'ORAZIO, "Considerazioni critiche sulla prorogatio nell'organizzazione costituzionale italiana ", in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1980, n. 3, p. 838). Per cui, tradotto in parole povere, la Corte Costituzionale, nel confermare la "continuità istituzionale" delle Camere elette con il PORCELLUM, ma facendo poi -a tale riguardo- espresso riferimento alla detta "analoga" fattispecie della "prorogatio", aveva lasciato chiaramente intendere che l'esercizio dei poteri loro attribuiti a livello legislativo, doveva ritenersi debitamente limitato. Come, per esempio, deve ritenersi limitato l'esercizio dei poteri di un amministratore di condominio sfiduciato, anche lui in regime di "prorogatio", fino all'entrata in funzione del successivo amministratore; il quale, in tale situazione, non potrebbe certo permettersi di modificare il Regolamento Condominiale. (Si tenga presente che l'esempio è "puramente" a fini esplicatori e semplicizzatori, tanto per rendere l'idea, in quanto le assemblee condominiali non funzionano come quelle parlamentari; e, semmai, la figura dell'amministratore andrebbe assimiliata a quella del Premier, e non a quella del Parlamento). Quindi, per tornare al tema, pur potendo il Parlamento continuare a legiferare (fino alla elezione di nuove camere esenti da vizi "suini"), avrebbe, però, dovuto decorosamente e pudicamente astenersi dal varare normative di importanza capitale, come la modifica di ben 47 articoli della Carta Costituzionale su 139. Questo anche perchè, per ovvie ragione genetiche, i suini non possono che partorire altri suini; come, in effetti, a mio parere è in buona parte accaduto. Per cui, concludendo, l'attuale riforma , in quanto varata da un parlamento eletto irritualmente, risulta essere costituzionalmente legittima in base a quanto "alla lettera" sancito dalla Corte Costituzionale; ma del tutto scorretta e riprovevole secondo "lo spirito" della sentenza stessa. b) Legittimità procedurale. Sotto il profilo della "legittimità procedurale", occorre rilevare che la riforma costituzionale oggetto della presente indagine è stata varata in maniera molto dubbiamente legittima, e, comunque, in modo estrememente riprovevole. Ed infatti, per evitare un dibattito parlamentare, volto a ponderare una legge di così radicale importanza, e ad emendare i numerosi difetti della riforma, il governo ha fatto ricorso al cosiddetto "canguro"; cioè, ad una prassi parlamentare anti-ostruzionismo (ispirata alla “Kangaroo Closure” britannica, che, però, è una cosa un po' diversa) , la quale consente di votare gli emendamenti accorpando quelli in tutto simili e quelli di contenuto analogo, per cui, una volta approvato o bocciato il primo emendamento, risultano decaduti tutti gli altri. Cioè, in parole povere, "saltando" le presunte "lungaggini" del dibattito parlamentare. Tale meccanismo, in verità, non era previsto espressamente dal regolamento del Senato: ma la giunta fece rientrare tale tecnica tra quelle "consentibili" i base ai poteri del Presidente del Senato previsti dall'articolo 102 comma 4 del regolamento. Al riguardo, quest'ultimo, fece presente che detta prassi "marsupiale", era già stata seguita nel 1996 in “analogia all’articolo 85 del Regolamento della Camera” comma 8; che, appunto, la consente. Peccato, però, che, anche volendo adottare per “analogia” il comma 8 dell’articolo 85 del Regolamento della Camera, il Presidente del Senato si è dimenticato che l’articolo 85 bis del Regolamento stesso dice che “le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale”. E il progetto di riforma, riguardava, appunto, una "legge costituzionale". A parte il "canguro", peraltro, il Governo ha fatto ricorso anche alla cosidetta “tagliola” ed alla cosiddetta “ghigliottina”, che funzionano nel modo seguente: - la "tagliola" viene utilizzata per limitare i tempi degli interventi dei senatori o dei Deputati; - la “ghigliottina” è invece uno strumento parlamentare che permette di fissare la data entro cui votare il provvedimento in esame, per cui, scaduto il tempo, si procede con la votazione finale, sia che gli interventi si siano conclusi sia che no. Insomma, tutto "de prescia", come si dice a Roma! Per cui ci si potrebbe anche immaginificamente figurare questa riforma, come l'infelice frutto dell'incrocio genetico tra un "porcello" e un "canguro"; per giunta cieco, in quanto gestito nell'utero in affitto di una "gatta presciolosa". Ovvero, in altre parole, per tornare al nostro esempio (semplicizzatore) dell'amministratore di condominio sfiduciato in regime di prorogatio, è come se costui, non solo si permettesse di modificare il 40% delle norme di condominio, ma, per giunta, lo facesse stringendo i tempi dell'assemblea, e tagliando drasticamente le facoltà di intervento dei condomini al momento del dibattito. Peraltro, per tornare all'aspetto parlamentare, tutti questi espedienti, a mio giudizio comunque deprecabili, possono essere talvolta giustificati per contrastare un eccessivo ostruzionismo delle opposizioni; ma, nell'ambito delle riforme costituzionali, l'ostruzionismo non va confuso con la necessaria riflessione e ponderazione deliberativa, che richiedono (ed anzi, esigono) un approfondito dibattito parlamentare. c) Legittimità politica. In terzo luogo, il modo con cui è stata varata la riforma, a mio avviso, è carente non solo sotto il profilo della correttezza meramente istituzionale e procedurale, ma anche e soprattutto sotto quello del sostanziale decoro politico. Ed infatti, un così radicale stravolgimento della Carta Fondamentale, come fu nella sua originaria formulazione del 1948, avrebbe dovuto coinvolgere TUTTE le componenti costituzionali del Parlamento; così addivenendo ad un testo comune, che, sia pure risultando frutto di necessari " alti compromessi", avrebbe però comunque espresso la volontà della Nazione nella sua interezza (magari per il tramite di una Assemblea Costituente). Non c'è dubbio che mettere d'accordo il diavolo con l'acqua santa, non è mai stata una cosa semplice: ma se nel '48 sono riusciti ad accordarsi partiti così ideologicamente contrapposti come il Partito Comunista (il diavolo) e la Democrazia Cristiana (l'aqua santa), non vedo perchè non si sarebbe potuto cercare di trovare una sintesi tra tutti gli attuali partiti e movimenti politici...i quali non solo non sono più vincolati da "ideologie", ma, a ben vedere, sono anche (in genere) del tutto privi di "ideali" in senso lato. Ma, forse, è proprio questo il vero problema! Ed infatti, un conto sono i "compromessi ideali" (come quelli del 1948), ed un altro conto sono i "compromessi di scambio opportunistico"; come quelli del cosiddetto "Nazareno", e successive analoghe opportunistiche convergenze. In tali casi, infatti, si è manifestamente in presenza di una mera trattativa privata, posta in essere in vista di obiettivi politici, con la conseguente ricerca non tanto della bontà o della coerenza sistemica di questa o quella soluzione istituzionale, bensì della loro utilità rispetto alle esigenze preminenti del cosiddetto quadro politico; vale a dire dei momentanei obiettivi politici di diversi schieramenti o di gruppi all’interno del medesimo schieramento politico Einaudi, invece, scriveva che il vero "compromesso" non è la combinazione degli interessi diversi e opposti, ma il loro superamento, che si ottiene rimuovendo gli interessi di parte e guardando a quello che è il vantaggio comune per tutti, non al vantaggio derivante dalla somma di tutti gli interessi particolari; e fu tale "compromesso" a condurre al testo originario della nostra Costituzione. Quello del Nazareno (come le altre successive convergenze), invece, a mio avviso, era un mero "pactum sceleris" fondato su vari "do ut des" particolaristici...e non certo mirato ad una sintesi ideale comune: anche perchè, a tal fine, si sarebbero dovute coinvolgere anche TUTTE le altre parti politiche. Al riguardo, sempre per citare Einaudi: "“Il compromesso del “do ut des” non è indice di tollerante adattamento parziale alle idee opposte, sì invece di puro calcolo partigiano egoistico….Questo è falso compromesso, il quale trasforma le leggi in antologie di norme arlecchinesche e dà il governo in mano a faccendieri intriganti…Il vero compromesso è invece avvicinamento tra gli estremi, superamento degli opposti in una unità superiore” (Einaudi, "Il buongoverno", Bari, Laterza, 1955, pp. 110 e 111). Meglio di così, non si poteva dire! A parte questo, sotto il profilo politico, occorre sottolineare che il coinvolgimento del Governo nella riforma è stato eccessivo (come lo fu ai tempi di Berlusconi); per non dire addirittura invasivo e spesso coartatorio. Piero Calamandrei, invece, giustamente scriveva : "Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana" ( P. Calamandrei, "Come nasce la nuova Costituzione", ne Il Ponte, 1947, 1ss.) Siamo ben lontani da quei tempi! MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DELLA RIFORMA Per quanto concerne i motivi e gli scopi principali della riforma, occorre ora verificare se gli strumenti normativi adottati possano o meno risultare consoni al perseguimento degli stessi. a) Superamento del bicameralismo perfetto. Al riguardo, il riformatore, per quanto concerne il nucleo fondamentale della riforma, e, cioè, la modifica del senato, per giustificare il superamento del cosiddetto "bicameralismo perfetto", si basa su quattro fondamentali argomenti: I) il bicameralismo attuale ha provocato l'instabilità dei governi, per la ricorrente duplice possibilità del ricorso alla sfiducia parlamentare nei confronti dei governi in carica; II) il bicameralismo attuale ha causato una insostenibile lentezza nella emanazione delle leggi, a causa del "rimpallo" delle medesime da una camera all'altra; III) il bicameralismo attuale ha generato eccessive complicazioni, nel disciplinare il rinvio dall'una all'altra camera dei disegni di legge; IV) Il bicameralismo attuale ha generato eccessive spese per la retribuzione di troppi parlamentari, mentre i nuovi senatori saranno di meno, e, comunque, non riceveranno più alcuna indennità. Quanto al primo argomento (I), dai riscontri da me effettuati (ma potrei sbagliarmi), risulta che solo due governi sui sessantatrè della Repubblica, sono decaduti per voto di sfiducia delle camere: cioè, il 3,1%. Non mi sembra, quindi, che il motivo addotto dai propugnatori della riforma sia sufficiente, per togliere il voto di fiducia ad una delle due camere, rendendola non più elettiva. Quanto al secondo argomento (II), secondo me, non risulta affatto vero che il bicameralismo attuale abbia causato una insostenibile lentezza nella emanazione delle leggi, a causa del "rimpallo" delle medesime da una camera all'altra. Semmai, in alcuni casi, le ragioni sono state ben altre, come la cronaca insegna (cause politiche, non istituzionali); per esempio la "legge anticorruzione" (alla fine varata dalla Severino), ha impiegato ben 1456 giorni per arrivare in dirittura d'arrivo...e non certo per colpa del bicameralismo, ma semmai per la "bicamerale" concorde ed unanime resistenza di entrambe le camere a vederla approvata. In compenso la legge per salvare le liste elettorali del PDL, scadute per decorrenza dei termini, fu approvata in appena una settimana (da entrambe le camere). Misteri della politica (rectius: della "partitica" del "do ut des"), non del sistema bicamerale! In ogni caso, quanto a "produttività legislativa", non mi sembra proprio che il nostro bicameralismo paritario si sia dimostrato particolarmente "stitico". Ed invero, almeno secondo Yahoo Answers il numero delle leggi varate dai parlamenti europei, ad oggi, sarebbe il seguente: 1. Gran Bretagna: 3.000 leggi 2. Germania: 5.500 leggi 3. Francia: 7.000 leggi 4.Italia: 150.000 - 200.000 leggi. Mi pare un po' eccessivo. Secondo Normattiva, invece, un più serio progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei Deputati – in collaborazione con la Corte Suprema di Cassazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Istituto poligrafico della Zecca dello Stato, invece, le leggi italiane sono circa 75.000: più di dieci volte la seconda in classifica. E DOVREMMO CREDERE CHE IL BICAMERALISMO PARITARIO AVREBBE RALLENTATO LA PRODUZIONE DI LEGGI? SE COSI' FOSSE, SECONDO ME, BISOGNEREBBE RADDOPPIARE IL NUMERO DELLE CAMERE, NON DIMEZZARLO!!! Quanto al terzo argomento (III), è sufficiente leggere il testo della riforma, per rilevare che il nuovo sistema è "estremamente" più complicato del precedente; ciò in quanto: - non poche materie legislative restano comunque di competenza concorrente del senato (più di venti, se ho calcolato bene) ; - anche nelle materie legislative non più di competenza concorrente del senato, il senato è comunque sempre obbligatoriamente coinvolto e necessariamente cointeressato in sede -per così dire- consultiva, secondo un gioco di invii e rinvii alquanto macchinoso. In pratica (si fa per dire), secondo G.Azzariti i procedimenti legislativi previsti dalla riforma, in base ai diversi iter di volta in volta seguiti, sarebbero i seguenti: - procedimento bicamerale paritario, come una volta (art. 70 comma 1) - monocamerale con intervento eventuale del Senato (art. 70 comma 2) - non paritario rafforzato (art. 70 comma 4) - non paritario con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo (artt. 70 comma 5 e 81 comma 4) - disegni di legge a “data certa” (art. 72 comma 7) - conversione dei decreti legge (art. 77 commi 2 e 3) - leggi di revisione costituzionale (art. 138). - procedimento “speciale” relativo all’approvazione delle leggi elettorali, che prevede la possibilità di un controllo preventivo da parte della Corte costituzionale (art. 73 comma 2) - procedimento “speciale” nel quale il Senato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, “richiedere” alla Camera di procedere all’esame di un disegno di legge (art. 71). Alla faccia della semplificazione dei rapporti tra le due camere! Tra tante disomogenee materie, peraltro, a meno che la cosa mi sia sfuggita, mancano, però, proprio quelle più attinenti alle definizione delle autonomie locali, che sono tutte demandate alla Camera dei Deputati. Quanto al quarto argomento (IV), se veramente si voleva risparmiare denaro, il senato lo si sarebbe dovuto abolire del tutto, in quanto, secondo il bilancio 2016, esso costa in tutto 540 milioni di euro all'anno ; e, questo, soprattutto a causa di un personale amministrativo ipertrofico e iperpagato (un commesso guadagna quanto un dirigente ministeriale), la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di ambulatori, bouvette, ristoranti e compagnia bella. Pare che tutto questo resterà più o meno come prima, anche se la riduzione del numero e delle funzioni dei senatori, ne avrebbe dovuto comportare la drastica riduzione; il grosso della spesa, invece, rimarrà più o meno lo stesso, in quanto identiche rimarranno le strutture mobiliari e immobiliari (perchè allora non trasferire i 100 senatori in un cinematrografo di periferia, più consono alla loro periferica provenienza?). Di tale rilevante spesa, in effetti, solo poco più di 79 milioni costituivano le indennità senatoriali, per cui la mera riduzione dei senatori, ora senza più diritto all'indennità, comporterà un risparmio davvero marginale. In ogni caso, visto che il nuovo senato sarà a base territoriale, si prevede che -rispetto al passato- ci saranno molti più senatori provenienti da fuori Roma; per cui aumenteranno i rimborsi spese per trasferta, vitto alloggio ecc. (per non parlare dei portaborse). Incalcolabili, peraltro, saranno le spese di viaggio che si dovranno rimborsare ai senatori/consiglieri/sindaci, per consentire loro di avvalersi del dono dell'ubiquità a loro conferito dalla riforma; cioè, di svolgere in contemporanea i loro diversi ruoli nelle più svariate località italiane, per poi fare ritorno a Roma. Nel dibattito televisivo con Zagrebelsky, per trarsi d'impaccio circa la difficoltà dei senatori a svolgere due distinti incarichi, uno locale ed uno centrale, Renzi ha detto che, tanto, il nuovo senato si riunirà UNA VOLTA AL MESE, come il BUNDESRAT, per cui tale grave problema non si porrà seriamente. Evidentemente, non ha letto bene quello che ha scritto, e, cioè, il nuovo art.70 della Costituzione riformata, il quale sancisce che OGNI disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è "immediatamente" trasmesso al senato della Repubblica che, entro DIECI GIORNI, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo; nei TRENTA GIORNI successivi il senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Per cui, se il senato si dovesse davvero riunire circa una volta al mese, o la procedura si incepperebbe, o sarebbe molto più lunga e difficoltosa di quella attuale. b) Rivalutazione della territorialità, con la creazione di una camera ad essa specificamente dedicata. Si tratta, a mio avviso, di un mero "specchietto per le allodole", in quanto: - In primo luogo, tra le svariate materie residuate alla competenza legislativa del Senato (tanto per complicare le cose), manca proprio quella più importante nell'ambito di una visione "territorialistica"; e, cioè, la legge di bilancio, in base alla quale vengono ripartite le risorse tra lo Stato Centrale ed i territori (come accade nel sistema federale USA). - In secondo luogo, se si fosse davvero voluta attribuire autentica autorevolezza al "Senato delle Regioni", se ne sarebbero dovuti designare come membri i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci della città di particolare rilevanza, e non anche i semplici consiglieri regionali (quasi della metà dei quali, peraltro, è penalmente indagata); fermo restando, peraltro, come si dirà più avanti, che l'attribuzione di una "doppia funzione istituzionale" provocherà comunque un malfunzionamento complessivo del nuovo sistema istituzionale, per sarebbe stato meglio limitarsi a potenziare e ad istituzionalizzare la "Conferenza Stato Regioni" . - In terzo luogo la riforma introduce anche la “clausola di supremazia”, utilizzando la quale lo Stato potrà intervenire anche nelle materie di competenza regionale senatoriale, quando lo richiede “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica”, e “dell’interesse nazionale”; come vedremo più in dettaglio nel commento analitico che segue la presente premessa. Come si ricorderà, peraltro, il termine “interesse nazionale” era scomparso dal testo della Costituzione con la riforma del 2001; per cui la Corte Costituzionale aveva ribadito come tale principio non fosse più invocabile, in quanto non costituiva più un limite generale all’esercizio delle competenze legislative regionali (SENT n. 285/2005); concetto peraltro più volte ribadito sotto altri aspetti (sentenze nn. 380/2002, 303/2003, 370/2003). Occorre tuttavia ricordare che la Corte Costituzionale stessa ebbe modo di affermare(con la sentenza n. 274/2003) come, nel nuovo assetto costituzionale (del 2001), fosse pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare allo Stato, sulla base non solo dell’art. 5 della Costituzione, ma anche della ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dall’art. 117, comma 1, e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, comma 2). Per cui, l’istanza unitaria e la tutela dell’unità giuridica ed economica della nazione dovevano comunque considerarsi costituzionalmente garantite egualmente, senza necessariamente dover reintrodurre il "principio di supremazia". Occorre peraltro ricordare che la "supremacy clause", venne anche ricollocata - nel "d.d.l. Monti" della XVI legislatura - alla fine delle disposizioni relative alla competenza concorrente, prevedendosi che, in tale ambito, allo Stato spettava disciplinare i profili funzionali all’unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l’adeguamento della legislazione regionale. Come si vede, quella della "clausola di supremazia" è sempre stata una storia molto controversa. c) Aggiornamento di una delle "costituzioni più antiquate del pianeta". A quanto mi risulta, non è affatto vero che la nostra Costituzione sia antiquata, essendo, in media, una delle più recenti; e, comunque, forse quella che ha ricevuto più aggiornamenti e "ringiovanimenti" in assoluto. In effetti, tra i paesi occidentali più vicini a noi, quella che ci batte di più, quanto a "giovinezza", è la La Costituzione spagnola, approvata il 6 dicembre 1978; poi, nell'ordine, l'attuale Costituzione francese essendo entrata in vigore il 4 ottobre 1958, e quella tedesca, essendo entrata in vigore 23 maggio 1949. Ma si tratta di pochi anni di differenza, e, comunque, la nostra Costituzione è quella che ha ricevuto più modifiche e aggiornamenti nel corso del tempo rispetto alle altre (in ispecie le tre sopra citate): ben 43 articoli su 139! Ed ora se ne vorrebbero modificare ancora 47. Peraltro, altre Costituzioni molto più antiche, sono state aggiornate molto meno radicalmente e molto più di rado della nostra: per esempio, la Costituzione USA, che vanta quasi 240 anni di età, ha avuto solo 27 modifiche (che loro chiamano emendamenti). La "Costituzione" (si fa per dire) del Regno Unito, invece, è composta da un insieme di atti scritti che risale addiritura alla "Magna Charta Libertatum": un documento che il re Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai lord del Regno d'Inghilterra, il 15 giugno 1215, e che più o meno, in 800 anni, ha ricevuto non più un centinaio di effettive e sostanziali modifiche. Per cui, come si vede, la Nostra Costituzione non è affatto "vecchia"; e, comunque, nella sua non certo lunghissima esistenza, ha già ricevuto moltissimi aggiornamenti (per la verità, non tutti felicemente concepiti). Tuttavia, bisogna ammettere che almeno una cosa la riforma l'ha effettivamente "ringiovanita": il senato. Ed infatti, il Senato vero e proprio (detto anche Camera Alta), è sempre stato, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, costituito da "seniores", cioè, dai più anziani; questo dai tempi dell'Antica Roma fino ad ora, giacchè, prima della riforma, per candidarsi a Senatore l’età minima richiesta era di 40 anni, mentre per candidarsi a Deputato di 25 anni. Questo, secondo l'originario spirito costituente, al fine di bilanciare la maggior pacatezza ed esperienza dei membri di una camera, con il maggior dinamismo e spirito di innovazione dei membri dell'altra; per cui, in effetti, tale bicameralismo non era "perfetto", in quanto c'era quantomeno tale differenza a connotare la "diversità" delle due camere. Ed invero, per lo stesso dichiarato motivo, gli stessi membri del Senato USA (a cui si è ispirata la riforma) devono aver compiuto almeno 35 anni di età, per poter essere eletti. Per cui, poichè con la riforma l'età minima per essere senatore sarà di 18 anni, e visto, quindi, che i "senatori" saranno in media più giovani dei "Deputati", sarebbe stato semanticamente più logico -in quanto ormai "iuniores", più giovani- aggiornare anche la denominazione della loro camera, chiamandola "iuvenato" anzichè“senato”; o anche “camera bassa”, in relazione alla più bassa età dei loro membri rispetto alla Camera dei Deputati (e non solo per tale ragione). Ovvero, sempre all'inglese, “camera dei pari”, in quanto, con i senatori a vita, il loro numero complessivo sarà "paradigmaticamente" di 100 membri (pari, appunto), salvo quanto meglio si preciserà nel commento analitico della specifica disposizione; ed infatti, il numero di "100" è stato evidentemente scopiazzato da quello del Senato USA, laddove, però, ha un senso (geografico, storico e aritmetico), mentre da noi no....come meglio si spiegherà nel commento all'art.94. L'altra denominazione inglese “camera dei lord”, invece, italianizzata potrebbe suonare un po' irriverente, anche se (almeno stando alle notizie regionali di cronaca) spesso appropriata: “camera dei lordi”. Camera sempre salvaguardata, però, dalla permanente e ribadita immunità. Prima di passare a commentare la forma e il contenuto del REFERENDUM, peraltro, occorre tenere conto di un ulteriore argomento, sebbene "spurio", addotto a favore del SI', dai propugnatori della riforma; e cioè che, votare NO, comporterebbe una grave instabilità delle politica italiana (indebolendo il governo in carica e facendolo cadere), il che, tra l'altro, causerebbe una diminuzione degli investimenti esteri. Questo argomento, a mio avviso, è talmente poco pertinente al merito della questione, che non meriterebbe neanche una confutazione; in realtà, a ben vedere, non è nemmeno un vero e proprio argomento logico-politico-giuridico...e proprio per questo l'ho lasciato per ultimo. Tuttavia, visto che, per ragioni di propaganda mediatica pare che esso stia facendo particolarmente presa su alcune più credule e timorose fasce della popolazione, non posso esimirmi dall'esporre le mie personali considerazioni al riguardo. 1) In primo luogo non è detto che una eventuale vittoria del NO farebbe necessariamente cadere il governo in carica. 2) In secondo luogo, ammesso e non concesso che lo facesse cadere, non è detto che ciò dovrebbe necessariamente provocare instabilità politica con conseguente diminuzione degli investimenti esteri...qualora al suo posto subentrasse un governo migliore di quello attuale. 3) In terzo luogo, ammesso e non concesso che fossero vere le supposizioni 1 e 2, se il governo attuale avesse limitato il proprio coinvolgimento e la propria invasiva ingerenza nella riforma (come auspicava Calamandrei),e, soprattutto, se a suo tempo Renzi non avesse personalizzato l'intera vicenda, tale "presunto" rischio sarebbe stato evitato a priori. 4) In quarto luogo, se si afferma il principio che sia sufficiente per il governo mettere il proprio marchio di fabbrica su qualsiasi scemenza, al fine di evitare che la scemenza stessa venga poi abrogata da un referendum, con la scusa che ciò provocherebbe l'instabilità del Paese per lo sputtanamento ed il crollo del governo "marchiante"...ne conseguirebbe che un qualsiasi governo potrebbe emanare "a piacere" qualunque oscenità desideri, tenendo poi la Nazione "sotto botta" di ricatto per le conseguenze di un eventuale rigetto referendario dell'oscenità stessa. Mi scuso se il precedente periodo è risultato un po' troppo "ipotattico"; ma l'ho ritenuto necessario, perchè la "paratassi" avrebbe spezzato la continuità del ragionamento 5) In quinto e più determinante luogo, infine, quello che è più da temere non è l'"instabilità politica" di un governo (per sua natura transeunte) derivante da un eventuale NO al referendum, bensì la ben più grave "instabilità sistemica" derivante da un eventuale SI al referendum; il quale a mio avviso (e ad avviso dei maggiori costituzionalisti) potrebbe comportare malfunzionamenti istituzionali, politici, sociali ed economici, ben più gravi di quelli attuali, a causa di una riforma costituzionale veramente "pessima". Come ci si accinge ad argomentare qui di seguito. FORMA E CONTENUTO DELLA RIFORMA Dal punto di vista della FORMA "espressiva", si potrebbe dire che proprio tale forma avrebbe davvero bisogno di una riforma...non la Costituzione. Ed infatti, a mio avviso, lo "stile" del legislatore della riforma costituzionale, è farraginoso, molto involuto, alquanto confuso, spesso oscuro, e sempre indeciso tra ipotassi e paratassi (spesso mescolandole insieme in modo infelice); si potrebbe icasticamente definire "arena sine calce"...destinata a reggere poco. Ed invero, mentre leggere la "vecchia" costituzione era quasi un piacere, per la sua cesariana linearità e tacitiana lapidarietà (tanto da vincere, anni fa, addiruttura un "Premio Strega Letterario"), quella modificata dalla riforma ci offre una lettura sgradevole, noiosa e faticosa, e, senza dubbio, di infimo livello. Non a caso, la Costituzione del 1948, oltre ad essere realizzata da una Assemblea Costituente costituita da personaggi di notevole esperienza ed esimio livello culturale e politico, fu persino sottoposta ad una apposita Commissione, il cui compito era limitato a vagliarne l'"Italiano", rendendolo nello stesso tempo di elevato tenore, ma nel contempo di semplice comprensione anche per il più illetterato degli italiani. L'infimo livello del testo, peraltro, si manifesta non solo sotto il profilo "letterario", ma anche sotto quello "giuridico", soprattutto per cinque motivi: a) Estrema prolissità e spesso inutile ridondanza di alcune disposizioni; come, ad esempio, il nuovo art. 70, il cui testo originario conteneva 8 parole per 60 caratteri, mentre quello nuovo ben 443 parole per 2939 caratteri: un piccolo romanzo d'appendice! b) Ricorso eccessivo, e a volte decisamente insopportabile, ai rinvii ad altre norme; come, ad esempio, la disposizione che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore "....di cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma...". Cioè, per capire il senso di una disposizione, te ne devi andare a cercare ed a leggere altre 15; molte delle quali, a loro volta, contengono altri rinvii. c) Ambigua ripetitività di alcune prescrizioni programmatiche, in quanto, a volte, il legislatore della riforma, ripete, in modo formalmente diverso (parafrasandolo), ma sostanzialmente identico, quanto era già stato detto prima; ad esempio, il comma 2 del nuovo art.55 costituisce una disposizione superflua, perchè già l'art.3 della Costituzione prevedeva molto chiaramente: - che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51); - che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica del Paese. Quindi, ripetere che si vuol "promuovere" l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, come dice l'art.55 della riforma, non è forse la stessa cosa che dire di voler "rimuovere" gli ostacoli che si frappongono al trattamento egalitario e paritario di tutti a livello politico, come già dice l'art.3 della Costituzione? A mio avviso si tratta di due perifrasi diverse, per dire sostanzialmente la stessa cosa. E ci sono altri casi analoghi, che qui, per bevità, non riporto. d) Difettoso meccanismo dei combinati disposti, e, cioè, la contraddittorietà tra diversi disposti della stessa riforma; ad esempio, il legislatore del nuovo art.57 cade più volte in contraddizione (anche aritmeticamente); ad esempio, si dice che i Consiglieri eleggono, con “metodo proporzionale politico”, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori , ma anche che la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, “in proporzione”...ma non in base ai voti dei consigli, bensì in base alla loro popolazione (sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti), cioè, in base ad un “metodo proporzionale demografico”, che non sembra affatto compatibile con il precedente (come si vedrà meglio in dettaglio). Senza considerare che il "criterio demografico", è poco compatibile anche con il modello federale "scopiazzato" dagli USA; laddove, infatti, ogni Stato ha due senatori, a prescindere dalla relativa popolazione. e) Il tenore di un testo costituzionale dovrebbe essere giuridicamente "elevato", mentre, quello della riforma è uno stile piatto ed asettico, come lo statuto di una SPA o di una SRL; in effetti, quello del redattore della riforma sembra proprio lo stile di chi è avvezzo a redigere statuti societari o regolamenti di condominii. Quanto, poi, al CONTENUTO del progetto di riforma, in effetti, un progetto di legge (soprattutto costituzionale) dovrebbe essere omogeneo ed autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico; quello qui in esame, invece, è del tutto disomogeneo ed asistematico, con grave danno della sua coerenza complessiva. Ma il danno più grave, è che tale disomogeneità frustra la facoltà di scelta dei cittadini; i quali, attraverso il voto refendario, si troveranno a dover esprimere un SI' od un NO rispetto ad una miriade di disposizioni diverse, molte delle quali non hanno niente a che vedere le une con le altre...su alcune delle quali potrebbero essere d'accordo, mentre su altre no. Sarebbe come come chiedere a qualcuno se gradisce il gusto della cioccolata, "e" se gli piace degustare l'olio di ricino; e, poi, costringerlo a rispondere con un unico SI' o un NO alle due domande unificate. Entro certi limiti, questo è inevitabile in ogni referendum; ma, in questo caso, siamo davvero oltre i limiti dell'ammissibile, il che è tanto più grave se si considera che siamo in presenza di una legge costituzionale. Quanto al contenuto (disomogeneo) del del progetto di riforma, occorre però mettere in evidenza una CRITICITA' FONDAMENTALE: esso, infatti, non può essere valutato appieno, se non in connessione con il contenuto della riforma elettorale, cioè, il cosiddetto ITALICUM. Ed infatti, come meglio si vedrà nel commento analitico, la sostanziale "evirazione" di una delle due camere (la quale permarrà virtualmente solo per complicare la procedura di emanazione delle leggi che si voleva semplificare), combinata con il premio di maggioranza con la quale verranno eletti i membri della residua Camera eletta, in sostanza comporterà una concentrazione di potere, a mio avviso eccessiva, a favore: - del partito che vincerà le elezioni, e che avrà la maggioranza dei membri dell'aula, pur potendo non avere la maggioranza nel Paese; - dell'esecutivo, che, presumibilmente sarà espressione del partito vincente. Ad ogni modo, si tenga presente che oggetto del presente commento è precipuamente la riforma costituzionale, e non quella elettorale. ASPETTI POSITIVI Peraltro, occorre anche correttamente mettere in rilievo alcuni che, almeno secondo me, sono aspetti positivi della riforma (non tutti di secondaria importanza): 1) E' encomiabile la disposizione, che sancisce l'obbligo di specificità ed omogeneità del contenuto dei dd.ll., evitando, così, di inserire in tale sede (come oggi accade) le disposizioni più svariate, e che non hanno niente a che vedere col tema del decreto. 2) E' peraltro apprezzabile l'introduzione della possibilità che – in base alla legge – singole persone titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall’esercizio delle funzioni se hanno condotto il loro ente al dissesto finanziario. 3) Condivisibile la previsione della condizione che la Regione sia in condizione di equilibrio di bilancio (ai fini dell'ottenimento di maggiori autonomie)...anche se la previsione darà luogo a non poche controversie. 4) Disposizione molto interessante, perché conferisce maggiore portata all'istituto, è quella che prevede che, se un referendum abrogativo è chiesto non da 500.000, ma da 800.000 elettori, il quorum non sarà più la metà più uno degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni. In tal modo, in pratica, si tiene nel dovuto conto il più generale tasso medio di astensione degli elettori, in un determinato contesto storico. Per quanto concerne l'aumento del numero delle firme, però, l'elevazione di tale limite è stato giustificato col fatto che esso è stato aumentato in proporzione all'aumento della popolazione italiana dal 1948 ad oggi; ma anche in questo caso è evidente che il redattore della riforma è scarso non solo in italiano, ma anche in matematica. Ed infatti, nel 1948 la popolazione era di 46.210.000 cittadini, mentre oggi è di 59.801.000 (ultimo censimento); e pare che sia pure in calo. Per cui, se la matematica non è un'opinione: 46.210.000 : 59.801.000 = 500.000 : 647.000 Quindi, in proporzione all'aumento della popolazione, il limite di firme per chiedere il REFERENDUM doveva essere aumentato al massimo a 650.000 firme, non certo a 800.000. Però occorre considerare che tale aumento ad 800.000 firme è richiesto solo per fruire della buona innovazione della riforma concernente il quorum, per cui, nel complesso, tale aspetto rimane complessivamente positivo. 5) Viene in un certo senso “costituzionalizzata” la Legge 241/90 (definita “Legge sulla Trasparenza” della pubblica amministrazione ), e dei suoi corollari, come la LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 (definita "Statuto del Contribuente"); a mio avviso, quindi, si tratta forse della migliore innovazione della Riforma, anche se non mi pare se ne sia parlato molto. Peccato, però, che si tratti di una disposizione meramente programmatica. 6) Un altro aspetto (secondo me) positivo della riforma Renzi/Boschi, consiste nel riportare alla competenza esclusiva dello Stato una serie di materie, attualmente affidate alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni, e cioè: a) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; b) ambiente ed ecosistema; c) disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; d) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; e) sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; f) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; g) porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. h) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza. A mio avviso è cosa OTTIMA che, soprattutto le ultime quattro materie, tornino nella "competenza esclusiva" dello Stato; ed infatti, la precedente "competenza concorrente", ha provocato una notevole mole di controversie e di disguidi, provocati dalla riforma del titolo V operata nel 2001 sotto la spinta autonomistica della Lega Nord. Però, c'è anche un ASPETTO NEGATIVO, in quanto: - l'intenzione di riparare a un errore della riforma del 2001, che non chiarendo adeguatamente il riparto di competenze fra Stato e Regioni, ha causato un notevole incremento dei conflitti e del contenzioso che ha molto impegnato da allora la Corte Costituzionale, come sopra detto, è ottima; - il mezzo adottato nella riforma per rimediare a tale errore, è però carente, in quanto si basa su una semplificazione che non tiene conto che i criteri di ripartizione delle competenze, mai difficilmente separabili con un taglio "troppo" netto. Ma, comunque, nel complesso lo considero un aspetto positivo della riforma. I relativi articoli di riferimento, da 1) a 6), verranno evidenziati nel seguente commento analitico; nell'ambito del quale verranno evidenziati anche altri secondari aspetti positivi. La SCHEDA ELETTORALE PER IL REFERENDUM La scheda elettorale, predisposta dal Governo per il REFERENDUM, recita testualmente: <<Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?>> Bisogna riconoscere che si tratta di un esimio esempio di come si possano dire cose "scrupolosamente vere", e, nel contempo "assolutamente false"...con ciò facendosi beffe del principio di non contraddizione e dell'intelligenza e della buona fede di chi va a votare. Ad esempio, se un rapinatore di banche asserisse: "Io non ho mai rubato un centesimo in vita mia", non si può negare che avrebbe detto una cosa assolutamente vera; perchè in vita sua ha rubato solo sacchi di banconote, ma mai monetine da un centesimo. Allo stesso modo, quando la scheda dice che votando SI', si è a favore della "riduzione del numero dei parlamentari, e del contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni" (chi non sarebbe disposto a votare sì, ad una simile proposta?), non si può negare che la cosa sia assolutamente vera; perchè è stato ridotto il numero dei senatori, ed ai 100 che restano non verrà più corrisposta l'indennità senatoriale. Peccato, però, che, nel contempo, la cosa sia anche assolutamente falsa; perchè si risparmieranno le "indennità" dei senatori (lo 0,02% del costo della politica), ma si raddoppieranno le spese di trasferta, vitto e alloggio, degli stessi senatori, i quali, avendo con la riforma un "doppio incarico", al centro ed alla periferia, dovranno fare un continuo andirivieni tra le Regioni e la Capitale...profumatamente "rimborsato" (a loro ed ai loro portaborse). Lo stesso vale anche per le altre capziose, ingannevoli ed insidiose formule della scheda. Nel momento in cui scrivo, apprendo che al riguardo è stato presentato un ricorso al TAR. Secondo tale il ricorso "il quesito predisposto dal Quirinale non tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 16 della legge 352-1970», quella cioè che regolamenta il modo con cui deve essere redatta la formula referenddaria. In particolare, non riporta «specifica indicazione degli articoli revisionati e di ciò che essi concernono»." A mio avviso, sotto il profilo giuridico, occorre tenere presente che l'art.16 in questione prospetta DUE fattispecie obbligatorie di formulazione della scheda: FORMULA 1: "Approvate il testo della LEGGE DI REVISIONE dell'articolo... o degli articoli ... della COSTITUZIONE, concernente ... o concernenti ..., approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?"; FORMULA 2: "Approvate il testo della LEGGE COSTITUZIONALE...concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ...del ... ?". Al riguardo, si tenga presente che: - le LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE (formula 1) sono quelle che MODIFICANO uno o più articoli della Costituzione, cioè quelle che disciplinano una certa materia in modo difforme da quello in cui quella stessa materia era precedentemente regolata nella Costituzione o in altre leggi costituzionali; - le LEGGI COSTITUZIONALI (formula 2) sono quelle che INTEGRANO la Costituzione, cioè che non la "modificano", ma ad essa "aggiungono" nuove norme, che costuiscono anch'esse una fonte del diritto posta in posizione di supremazia rispetto a tutte le altre fonti, e in particolare rispetto alla legge formale ordinaria. Premesso quanto sopra, per capire di cosa stiamo parlando, la legge RENZI-BOSCHI appartiene chiaramente alla prima tipologia, in quanto è essa stessa intitolata "LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALE", in quanto "MODIFICA" ben 47 articoli della costituzione; per cui, secondo me, rientra senz'altro nella prima tipologia, per cui si sarebbe dovuta applicare la FORMULA 1 di cui all'art.16 comma 1 della L. 25 maggio 1970, n. 352 , e cioè, L'INDICAZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI MODIFICATI, E NON SOLO DI QUELLI CHE, SECONDO IL SUGGERIMENTO DEI PUBBLICITARI, FANNO PIU' PRESA SUL PUBBLICO! Che la formula non sia stata contestata in parlamento, e che la Cassazione abbia apposto il suo visto (meramente formale), secondo me non ha alcuna rilevanza circa il merito del questione giuridica sottoposta al TAR; anche se sono sicuro che il TAR deciderà diversamente da come la vedo io, per ovvi motivi. Ci scommetto! Sono molto curioso, però, di vedere come motiveranno la sentenza. CONCLUSIONE DELLA PREMESSA A mio avviso, ma potrei sbagliarmi, la riforma qui in esame, se ratificata dal referendum, avrà effetti negativi -devastanti- molto più numerosi di quelli positivi (vedi sopra); come peraltro evidenziato, a quanto ho visto, da giuristi MOLTO più qualificati di me; nonchè dalla maggior parte dei costituzionalisti più rinomati, a parte qualche non trascurabile eccezione. D'altronde, trovo davvero sconcertanti alcune dichiarazioni di personaggi notissimi (e che personalmente stimo molto), i quali si sono dichiarati a favore del SI' al REFERENDUM COSTITUZIONALE; sono rimasto sorpreso non per la loro scelta, bensì per le motivazioni da loro addotte. Ad esempio: - Benigni: "Questa riforma è pasticciata, ma è meglio del nulla!" (Repubblica 2 giugno 2016) - Cacciari: "Voto sì, ma questa riforma è una puttanata!" (8 e mezzo 9 maggio 2016). Posso capire il primo, che è un comico, per cui sono disposto ad accettare quanto dice non come un ragionamento logico, ma come una semplice battuta umoristica; ed infatti il confronto non è tra le norme della riforma e il "nulla", ma tra tra le norme della riforma e le norme della vigente costituzione (le quali, in genere, sono scritte meglio, anche se se ne può discutere). Ciò che dice Benigni, invece, è come dire che, nel caso di un malato di diarrea, piuttosto che nessuna medicina, tanto vale somministrargli un bel farmaco lassativo (come nel suo famoso "Inno del corpo sciolto")! Una mera battuta di spirito, appunto. Tra l'altro, non molto tempo fa, Benigni dedicò due intere serate in TV alla nostra vigente Costituzione; il programma si intitolava " La più bella del mondo " e sosteneva la sua attualità e la raffinatezza ed altezza di pensiero che la caratterizzano. Non riesco, invece, a comprendere il secondo che è un filosofo; e che, quindi, non dovrebbe "tertullianescamente" trincerarsi in un “Credo quia absurdum!” ("Ci credo perchè non ha senso!") Che significa? Peraltro, l'autore della riforma stessa, Renzi, ha di recente reso noto che: "...oltre duecento scienziati si sono dichiarati a favore della riforma costituzionale!". A quando l'annuncio che duecento giuristi si sono pronunciati a favore della "teoria delle stringhe"? Si vede che, a favore della riforma, di giurisiti ne ha trovati proprio pochini (a parte il proprio avvocato di fiducia)...e "pour cause"! FINE PREMESSA |
COMMENTO ANALITICO
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LEGGE DI RIFORMA COSTITUZIONALETesto del disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, con riferimento agli articoli della Costituzione vigente modificati. MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 1. (Funzioni delle Camere). 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione». Art. 2. (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio». Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione). 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati». Art. 4. (Durata della Camera dei deputati). 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». Art. 5. (Modifica all'articolo 63 della Costituzione). 1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali». Art. 6. (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni». Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). 1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore». Art. 8. (Vincolo di mandato). 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato». Art. 9. (Indennità parlamentare). 1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati». Art. 10. (Procedimento legislativo). 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati». Art. 11. (Iniziativa legislativa). 1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»; b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione». Art. 12. (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge». Art. 13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione). 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata». 2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma». Art. 14. (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione). 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata». Art. 15. (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione). 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum». Art. 16. (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza). 1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»; b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto». Art. 17. (Deliberazione dello stato di guerra). 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari». Art. 18. (Leggi di amnistia e indulto). 1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,». Art. 19. (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). 1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere». Art. 20. (Inchieste parlamentari). 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 21. (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica). 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti». Art. 22. (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica). 1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»; b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova». Art. 23. (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica). 1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua». Art. 24. (Scioglimento della Camera dei deputati). 1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 25. (Fiducia al Governo). 1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»; c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»; d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati». Art. 26. (Modifica all'articolo 96 della Costituzione). 1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse. Art. 27. (Modifica all'articolo 97 della Costituzione). 1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione». Art. 28. (Soppressione del CNEL). 1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato. Capo IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 29. (Abolizione delle Province). 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse. Art. 30. (Modifica all'articolo 116 della Costituzione). 1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata». Art. 31. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione). 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». Art. 32. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione). 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»; c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse; d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»; e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa. Art. 33. (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione). 1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». Art. 34. (Modifica all'articolo 120 della Costituzione). 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente». Art. 35. (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza). 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza». Art. 36. (Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali). 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica». Capo V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 37. (Elezione dei giudici della Corte costituzionale). 1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»; b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato». Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento). 1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati». 2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato. 3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. 5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara». 6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»; b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»; c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,». 7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»; c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». 8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni». 9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano». 10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,». 13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato. 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati». 15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»; b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati». 16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera». Art. 39. (Disposizioni transitorie). 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista. 2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. 4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. 5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale. 6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. 9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni. 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito. 12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale. 13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Art. 40. (Disposizioni finali). 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali. 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. 5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Art. 41. (Entrata in vigore). 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 1 |
IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT
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